Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo  fine di facilitare la lettura  sia delle disposizioni
del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione,  che  di quelle  modificate  o  richiamate nel  decreto,
trascritte  nelle note.  Restano  invariati il  valore e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                         Disciplina speciale
                della sperimentazione clinica del MDB
  1.  Al  fine di  verificare  l'attivita'  in campo  oncologico  dei
medicinali impiegati  secondo il  "multitrattamento Di  Bella" (MDB),
quale definito in atti sottoscritti  e depositati presso il Ministero
della sanita', il Ministro della sanita' concorda con le regioni e le
province   autonome  un   programma  coordinato   di  sperimentazioni
cliniche, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
  2.  Le sperimentazioni  di  cui  al comma  1  sono  con- dotte,  su
pazienti  che abbiano  reso  il proprio  consenso informato,  secondo
protocolli approvati dalla  Commissione oncologica nazionale, sentita
la Commissione unica  del farmaco, presso gli istituti  di ricovero e
cura a carattere scientifico  ad indirizzo oncologico, nonche' presso
strutture ospedaliere  e universitarie,  individuate dalle  regioni e
dalle province  autonome, su richiesta  del Ministro della  sanita' e
ritenute idonee,  ai fini di tali  sperimentazioni, dalla Commissione
oncologica nazionale.  Sui protocolli viene acquisito  l'avviso di un
comitato  etico nazionale  appositamente  istituito  con decreto  del
Ministro della sanita'.
  3. All'Istituto superiore di sanita' sono affidati il coordinamento
dei centri  che effettuano la  sperimentazione, l'approvvigionamento,
il controllo e  la distribuzione dei farmaci, ((  ivi compresi quelli
contenenti principi  attivi non impiegati nei  medicinali industriali
in  commercio, ))  da sperimentare  e l'istituzione  di un  centro di
informazione per il pubblico. L'istituto chimicofarmaceutico militare
di Firenze provvede alla preparazione  dei medicinali inclusi nel MDB
che  non corrispondono,  per formulazione,  a specialita'  medicinali
regolarmente in commercio.
  4.  Il  Ministro della  sanita'  verifica  la disponibilita'  delle
aziende  produttrici   dei  medicinali  a  fornire   gratuitamente  i
medicinali da  sottoporre alle  sperimentazioni di cui  al comma  1 e
adotta, in  ogni caso, misure  dirette a  contenere gli oneri  per la
fornitura dei  medicinali e  per la loro  distribuzione ai  centri ai
quali e' affidata la sperimentazione.
  5. I  medicinali oggetto delle  sperimentazioni cliniche di  cui al
presente  articolo, sia  considerati  individualmente,  sia nel  loro
insieme, non sono sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera  c), del decreto del Presidente  della Repubblica 24
settembre 1994, n. 754.
  6.  Gli  oneri  relativi  alla fornitura,  alla  distribuzione  dei
medicinali  e alle  attivita'  svolte dall'Amministrazione  sanitaria
centrale,  ivi comprese  quelle  affidate  all'Istituto superiore  di
sanita', sono a  carico del Ministero della sanita'  per un ammontare
complessivo non superiore  a lire (( 20 miliardi ))  per l'anno 1998.
Gli   ulteriori    oneri   necessari   per    l'effettuazione   delle
sperimentazioni, compresi  quelli per  la copertura  assicurativa dei
pazienti sottoposti al trattamento  sperimentale, sono a carico degli
istituti di  ricovero e  cura a carattere  scientifico e  delle altre
strutture presso le quali si effettuano le sperimentazioni, gravando,
rispettivamente,  sui  finanziamenti   erogati  dal  Ministero  della
sanita', ai sensi  dell'articolo 12, comma 2, lettera a),  n. 3), del
decreto  legislativo   30  dicembre   1992,  n.  502,   e  successive
modificazioni,  e sulle  assegnazioni ordinarie  del Fondo  sanitario
nazionale.
  7. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del comma
6, pari  a ((  20 miliardi ))  di lire per  l'anno 1998,  si provvede
mediante   riduzione   dello    stanziamento   iscritto   nell'ambito
dell'unita' previsionale  di base di parte  corrente "Fondo speciale"
dello stato  di previsione del  Ministero del tesoro, del  bilancio e
della  programmazione   economica  per   lo  stesso   anno,  all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'.
  8. Sono  validi ed  efficaci i  provvedimenti e  gli atti  posti in
essere, ai fini della  sperimentazione clinica del MDB, anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, purche' conformi
alla disciplina del presente articolo.
  9.  I   risultati  ottenuti   dalle  sperimentazioni   eseguite  in
conformita' di quanto previsto  dal presente articolo sono sottoposti
alla  Commissione   unica  del  farmaco  per   le  determinazioni  di
competenza, ai sensi  dell'articolo 1, comma 4,  del decreto-legge 21
ottobre 1996,  n. 536,  convertito dalla legge  23 dicembre  1996, n.
648.
 
           Riferimenti normativi:
            -   Il   D.P.R.   21  settembre    1994,  n.  754,  reca:
          "Regolamento  concernente    l'organizzazione      ed    il
          funzionamento  dell'Istituto superiore di sanita'".
            -  Si riporta il testo dell'art.  1, comma 1, lettera c),
          del citato D.P.R. n. 754 /1994:
            "Art. 1 ( Funzioni e compiti ). - 1. L'Istituto superiore
          di sanita' (I.S.S.), oltre alle funzioni di cui all'art. 1,
          comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267:
            a) - b) (Omissis);
            c)  provvede all'accertamento della  composizione e della
          innocuita' dei     prodotti   farmaceutici      di    nuova
          istituzione     prima       della  sperimentazione  clinica
          sull'uomo.".
            - Il  D.Lgs. 30 dicembre   1992, n.  502,  e    successve
          modificazioni,  reca:   "Riordino   della   disciplina   in
          materia  sanitaria  a  norma dell'articolo 1 della legge 23
          ottobre 1992, n. 421".
            - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 2, lettera  a),
          n. 3), del citato D.Lgs. n. 502/1992:
            "2.  Una  quota pari all'l% del Fondo sanitario nazionale
          complessivo di   cui   al comma    precedente,    prelevata
          dalla  quota    iscritta    nel  bilancio del Ministero del
          tesoro e del Ministero  del  bilancio  per  le  parti    di
          rispettiva   competenza,  e'  trasferito  nei  capitoli  da
          istituire nello  stato di previsione   del Ministero  della
          sanita' ed utilizzata per il finanziamento di:
            a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta da:
           1) - 2)    (Omissis);
            3)  istituti  di  ricovero  e  cura di diritto pubblico e
          privato il cui carattere  scientifico  sia  riconosciuto  a
          norma delle leggi vigenti;".
            -  Il D.L.  21  ottobre 1996,  n. 536,  convertito  dalla
          legge    23  dicembre  1996, n. 648, reca:   "Misure per il
          contenimento   della   spesa    farmaceutica        e    la
          rideterminazione del  tetto di  spesa per  l'anno 1996".
            -  Si    riporta  il   testo dell'art.   1, comma 4,  del
          citato   D.L. n.    536/1996,  convertito  dalla  legge  n.
          648/1996:
            "4.    Qualora    non    esista      valida   alternativa
          terapeutica,  sono erogabili a totale carico  del  Servizio
          sanitario  nazionale,  a partire dal   1    gennaio   1997,
          i   medicinali   innovativi    la   cui commercializzazione
          e'  autorizzata  in   altri  Stati  ma  non  sul territorio
          nazionale,   i  medicinali  non  ancora    autorizzati   ma
          sottoposti  a  sperimentazione  clinica e   i medicinali da
          impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da  quella
          autorizzata,  inseriti in apposito  elenco   predisposto  e
          periodicamente   aggiornato  dalla Commissione   unica  del
          farmaco    conformemente  alle    procedure ed   ai criteri
          adottati dalla stessa.    L'onere  derivante  dal  presente
          comma,  quantificato   in   lire 30   miliardi   per  anno,
          resta a   carico   del Servizio    sanitario      nazionale
          nell'ambito      del   tetto     di   spesa programmato per
          l'assistenza farmaceutica.".